FAQ
Non esiste un albo delle agenzie di promozione. Per valutare l’affidabilità di un’agenzia i principali parametri possono essere:
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l’elenco dei clienti, verificandone possibilmente l’attendibilità contattando quelli da Voi conosciuti, chiedendo all’agenzia dettagli su alcune manifestazioni effettuate e, se possibile, referenze; (cliccando si va su Elenco Clienti del sito principale)
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la conoscenza immediata delle norme sulle manifestazioni a premio (operazioni e concorsi), del Codice sulla Privacy e della disciplina fiscale;
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la chiarezza e la concretezza dei contenuti del sito internet;
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la disponibilità a predisporre un’offerta gratuita personalizzata per le Vs. esigenze;
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la disponibilità a contattare i funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico per chiarimenti.
Ad occuparsi della materia è la Divisione delle Manifestazioni a Premio (XIX) della Direzione Generale mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica.
Il Ministero dello Sviluppo Economico svolge un controllo, sulle manifestazioni in essere, a campione o su segnalazione di terzi. Se ritiene che possano sussistere violazioni della fede pubblica od elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse o turbative della concorrenza o promozioni di beni per cui è previsto il divieto, il Ministero lo comunica all’azienda e le dà 15 giorni per presentare le argomentazioni a difesa e le modifiche per rimuovere le violazioni. Il Ministero, se non riterrà valide le argomentazioni o le modifiche, disporrà la cessazione della manifestazione entro 60 giorni.
Le manifestazioni possono avere l’obiettivo di incentivare le seguenti categorie: clienti (rivenditori, intermediari, concessionari, utilizzatori finali, consumatori), collaboratori (agenti, venditori) e dipendenti.
Le diverse categorie sono soggette a diversi trattamenti fiscali.
Nel concorso a premio l’assegnazione dei premi dipende dalla sorte; da un congegno o da un programma; dall’abilità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a manifestazioni sportive, letterarie, culturali o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori; dall’abilità dei concorrenti ad adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento della manifestazione: quindi solo alcuni dei partecipanti si aggiudicheranno i premi in palio.
Invece nell’operazione a premio si offrono premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato bene o servizio oppure un determinato quantitativo di beni o di servizi: quindi tutti i partecipanti hanno la possibilità di aggiudicarsi i premi in palio. I premi possono essere assegnati anche a soggetti diversi da coloro che acquistano il bene o servizio promozionato.
In un concorso i premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dall’individuazione dei vincitori.
In un’operazione i premi vanno consegnati agli aventi diritto entro sei mesi dal momento della richiesta. Noi consegniamo oltre il 90% dei premi entro 3 giorni e mai oltre 30 giorni.
Il D.P.R. n. 430/2001 ha abolito l’Autorizzazione Ministeriale. Le procedure sono parzialmente diverse per le operazioni e per i concorsi: per le operazioni a premio vi è solo l’obbligo di compilare e conservare, presso la sede dell’azienda promotrice, il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre al Ministero va inviata la cauzione, per ottenere la quale sono sufficienti pochi giorni, massimo una settimana; per i concorsi a premio occorre inviare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico almeno 30 giorni prima della data di inizio, compilando un modello predisposto dal Ministero, al quale vanno allegati il regolamento e la cauzione. Sono quindi necessarie ca. 3 settimane compreso il tempo per la cauzione. Ovviamente possiamo occuparci noi di tutte le pratiche.
La cauzione deve essere a favore del Ministero dello Sviluppo Economico e, siccome deve garantire il fatto che i premiati ricevano effettivamente i premi, deve durare 12 mesi dal termine dell’operazione a premi o 180 giorni dalla trasmissione al Ministero del verbale di chiusura del concorso. La cauzione può essere prestata in tre diverse modalità:
mediante deposito in denaro o titoli presso la Tesoreria provinciale dello Stato
mediante fideiussione bancaria in bollo con autentica della firma del fideiussore
mediante polizza fideiussoria in bollo con autentica della firma del fideiussore
Possiamo occuparcene noi oppure fornirvi tutte le informazioni utili per richiederla al Vs. assicuratore di fiducia
Per le operazioni a premio la cauzione è pari al 20% del montepremi previsto, ma è esclusa quando il premio è corrisposto unitamente al prodotto o servizio promozionato. Il montepremi previsto si calcola in base al valore dei premi in palio ed al numero di vincitori previsto, calcolo che comunque faremo noi. Per i concorsi la cauzione è pari al 100% del valore dei premi in palio. Il valore unitario dei premi in palio non corrisponde al costo, deve invece avere come riferimento il valore indicativo di mercato al netto delle imposte. Anche la quantificazione del valore unitario rientra tra le nostre competenze. L’azienda promotrice deve dare la cauzione anche se dispone già dei premi.
Il soggetto delegato è un’agenzia di promozione alla quale poter delegare la gestione di una manifestazione a premi e presso la quale poter domiciliare pratiche e documenti.
Il soggetto delegato può anche prestare la cauzione. Non esiste un albo delle agenzie di promomozione/pubblicità delegabili.
No, ma in tal caso vi deve essere indicato dove il regolamento è consultabile. Comunque il materiale promozionale deve riportare almeno le condizioni di partecipazione, la durata della manifestazione e, per i concorsi a premio, il valore complessivo dei premi in palio.
Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio, quando:
Il loro congegno non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l’individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa.
Vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali. Questo accade quando per partecipare alla manifestazione si deve pagare un importo superiore al valore del bene promozionato.
Vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari
Si promozionano prodotti per i quali sussistono divieti o limitazioni alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale
Sono violate le disposizioni del DPR 26/10/2001, n. 430, ad eccezione di quelle relative all’invio della documentazione
La distribuzione di volantini pubblicitari contenenti un buono sconto di importo certo, se non è collegata all’acquisto di altri prodotti o servizi, costituisce una mera facilitazione all’acquisto e non un’operazione a premio (R.M. 4 luglio 2000, n. 104/E)
Assolutamente no, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche (o di invio di SMS) necessarie ai fini della partecipazione. Far pagare per partecipare si configurerebbe come elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse.
No. Il costo per partecipare o per avere i premi non può essere superiore rispetto alle normali tariffe telefoniche. Infatti noi abbiamo due numeri verdi gratuiti a disposizione dei partecipanti.
Il termine massimo di durata di un concorso a premio è di un anno, decorrente dalla data di inizio (che coincide con il giorno a partire dal quale viene fatta pubblicità all’iniziativa) con termine il giorno di individuazione dei vincitori.
Per l’assegnazione dei premi e al termine del concorso l’impresa deve richiedere l’intervento di un notaio oppure di un funzionario della Camera di Commercio territorialmente competente, nominato responsabile della fede pubblica, per la redazione dei verbali secondo le modalità di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 430/2001. Spetta alle imprese trasmettere al Ministero i verbali di chiusura.
Ovviamente possiamo occuparci noi di tutte le pratiche.
No. Al termine dell’operazione l’impresa deve trasmettere al Ministero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con firma autenticata del legale rappresentante, a mezzo della quale si dichiari che l’operazione a premio si è conclusa regolarmente e che tutti i premi sono stati consegnati agli aventi diritto entro i termini. Alla dichiarazione va allegata la copia di un valido documento di identità del sottoscrittore. Ovviamente possiamo occuparci noi di tutte le pratiche.
Si. Però il codice non deve essere leggibile da chi non possiede il prodotto, ad es. deve essere stampato all’interno della confezione, o sotto il coperchio. Metterlo all’esterno con una vernice “gratta e vinci” è possibile ma non esclude che possa essere letto da chi non possiede il prodotto