Le manifestazioni a premio si dividono in “operazioni a premio”, che sono quelle in cui tutti i partecipanti possono acquisire il diritto al premio (acquistando determinati prodotti o servizi), ed in “concorsi a premio”, in cui i premi vengono assegnati per sorte od abilità ad alcuni tra i partecipanti.
La normativa si basa sull’art. 19 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, sul D.P.R. 430 del 26/10/2001 entrato in vigore il 12 aprile 2002. Il nostro ufficio legale è disponibile per qualunque chiarimento o consulenza, in considerazione del fatto che la nostra società annovera, tra tutti i servizi prestati inerenti le promozioni, una riconosciuta specializzazione per le Campagne Promozionali condotte tramite Concorsi e Operazioni a Premio.
In sintesi:
l’IVA sui premi non è detraibile (non compensabile cioè con IVA a debito), ma è un costo totalmente deducibile insieme all’imponibile;
Ogni obbligo fiscale inerente si esaurisce semplicemente effettuando una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta definitiva pari al 25% sul valore dei premi.
Il costo dei premi è pertanto totalmente deducibile.